Secondo la legge federale sulla formazione professionale, gli orientatori professionali, negli studi e nella carriera devono aver seguito una formazione specifica riconosciuta dalla Confederazione. Il Consiglio federale stabilisce i requisiti minimi per il riconoscimento dei cicli di formazione. Questi sono definiti nell’ordinanza sulla formazione professionale. Sulla base dei requisiti minimi, la Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione emette il profilo di qualificazione per gli orientatori professionali, negli studi e nella carriera e le condizioni di riuscita per l’ottenimento del titolo di «Dipl. Orientatore professionale, negli studi e nella carriera». Il profilo di qualificazione comprende il profilo professionale, le competenze operative e il livello professionale richiesto. Le condizioni di riuscita indicano come devono essere valutate le competenze richieste. I requisiti minimi, il profilo di qualificazione e le condizioni di riuscita servono alla SEFRI come base per l’accreditamento dei corsi di formazione professionale. Agli istituti di formazione questi documenti servono per sviluppare i cicli di formazione e le procedure di qualificazione.